Oggi vogliamo parlare dell’autorizzazione paesaggistica. Cos’è, quando serve e per quali interventi edilizi? Scopriamolo insieme.
Che cos’è l’autorizzazione paesaggistica
Nel caso di interventi edilizi in un’area soggetta a tutela paesaggistica è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Tale autorizzazione va richiesta all’ente competente, quasi sempre il comune.
In queste aree non è possibile procedere ai lavori senza l’autorizzazione. Ovviamente non sempre è richiesta, dipende da quale tipo di intervento vogliamo effettuare. Come sempre, è un intreccio di leggi quasi indecifrabili, che variano da regione a regione, o, addirittura, da comune a comune.
Proviamo comunque a delineare delle linee generali per capire quando occorre l’autorizzazione e quando no. Salvo poi informarci presso l’ente di competenza per essere certi cosa si può e cosa non si può fare nell’area nella quale vogliamo intervenire.
Quali sono le aree soggette a tutela paesaggistica?
Ma prima di capire in quali casi occorre l’autorizzazione paesaggistica e in quali no, facciamo prima un passo indietro e cerchiamo di capire: quali sono le aree soggette a tutela paesaggistica?
Le aree soggette a tutela paesaggistica sono regolate all’interno del Comma 1 dell’articolo 142 del Dlg 42/2004, e sono:
- I territori costieri entro i 300 metri dalla battigia,
- I territori attigui ai laghi, sempre entro i 300 metri dalla battigia,
- Quelli attigui ai fiumi, torrenti e tutti i corsi d’acqua, entro i 150 metri dall’argine,
- Le montagne, a partire dai 1600 metri per le Alpi e dai 1200 per gli Appennini,
- I ghiacciai,
- Le riserve naturali nazionali e regionali,
- I parchi,
- Foreste e boschi e i territori sottoposti a rimboschimento,
- I vulcani,
- Le zone di interesse archeologico,
- Zone assegnate alle università agricole,
- Le zone umide regolamentate dal dpr del 13 marzo 1976.
Quali interventi richiedono l’autorizzazione paesaggistica?
“Non serve l’autorizzazione paesaggistica per un muretto, una panchina e una vasca idromassaggio. Al contrario, serve l’autorizzazione ordinaria per due tettoie di oltre 30 mq” – dal Tar di Salerno.
Questo, ovviamente è solo un esempio. In questo caso specifico il Tar spiega che non occorre l’autorizzazione per “opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale.
Interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno”.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata
Normalmente l’iter burocratico per ottenere l’autorizzazione paesaggistica ordinaria è piuttosto lungo e complicato. Essa, infatti, deve rimbalzare dall’ente competente alla Sopraintendenza e tornare indietro. Di norma si considerano più di 100 giorni per l’autorizzazione.
Per questa ragione, in alcuni casi, si può procedere con un’autorizzazione paesaggistica semplificata, che dimezza i tempi burocratici. Ovviamente, non sempre si può scegliere questa opzione.
Si può ottenere l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve identità e per il superamento delle barriere architettoniche, come:
- Realizzazione di rampe per dislivelli di massimo 60 cm,
- Realizzazione di ascensori esterni.
Gli interventi devono, inoltre, essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e morfotipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti.
Quando non serve l’autorizzazione
Infine, ci sono alcuni interventi che sono stati regolamentati e che non richiedono alcuna autorizzazione paesaggistica, e sono:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e risanamento conservativo, i quali non devono alterare lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.
- Interventi per l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali.
- Taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione di boschi e foreste.