Tolleranze costruttive ed esecutive: cosa sono

Tolleranze costruttive ed esecutive: cosa sono


Cosa sono le tolleranze costruttive ed esecutive? Vediamo insieme la differenza tra le due e cosa dicono le norme vigenti a riguardo.

Cosa sono le tolleranze costruttive

Con tolleranze costruttive si intendono tutti gli scostamenti che riguardano l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superfice coperta e gli altri parametri delle unità immobiliari.

Si parla di tolleranza quando tali scostamenti sono lievi e non implicano nessuna violazione edilizia.

Cosa sono le tolleranze esecutive

Con tolleranze esecutive, invece, si intendono alcune irregolarità eseguite durante i lavori, le quali non comportano violazioni edilizie, violazioni urbanistiche né pregiudicano l’agibilità della struttura.

Tolleranze costruttive ed esecutive
Tolleranze costruttive ed esecutive

Se gli scostamenti di cui abbiamo parlato rientrano in quelle che sono le tolleranze costruttive ed esecutive, i tecnici possono attestare lo stato legittimo dell’immobile.

Differenze

Gli scostamenti che rientrano nelle tolleranze costruttive sono così lievi da non causare alcuna violazione edilizia. Le tolleranze esecutive rientrano anche esse in questa categoria e comprendono piccole modifiche alle finiture, collocazione diversa degli impianti o piccole irregolarità geometriche.

Invece, le tolleranze costruttive rientrano nel 2% dei parametri approvati in fase progettuale. Le tolleranze esecutive, invece, sono delle piccole irregolarità eseguite durante i lavori di cantiere.

Fanno parte di queste tolleranze:

  • Dimensioni minori dell’edificio.
  • La mancata realizzazione di alcuni elementi architettonici che non pregiudicano la struttura.
  • Difforme ubicazione delle aperture interne.
  • Irregolarità nei muri esterni e interni.
  • Difforme esecuzione di alcune opere di manutenzione ordinaria.
  • Errori progettuali corretti in fase di costruzione.
  • Errori materiali nel progetto corretti in fase di costruzione.

Decreto salva casa e tolleranze costruttive

Come dicevamo, le tolleranze costruttive rientrano nel 2% di quanto approvato in fase progettuale. O almeno rientravano nel 2%, perché con l’ultimo Decreto Salva Casa le tolleranze sono state modificate.

Tolleranze costruttive ed esecutive
Tolleranze costruttive ed esecutive

Ora la percentuale diventerà inversamente proporzionale alla superficie dell’immobile, ovvero:

  • 2% per le unità immobiliari con superficie maggiore di 500 mq.
  • 3% per le unità immobiliari con superficie compresa tra i 300 e i 500 mq.
  • 4% per le unità immobiliari con superficie compresa tra i 100 e i 300 mq.
  • 5% per le unità immobiliari con superficie minore di 100 mq.

Tali percentuali valgono anche in materia di rilevanza paesaggistica, ovvero se gli scostamenti rientrano in tali limiti non sarà necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica.

Decreto salva casa e tolleranze esecutive

Prima del decreto salva casa le tolleranze esecutive comprendevano alcune motive apportate durante la fase dei lavori e riguardavano le variazioni geometriche, le finiture, la collocazione degli impianti e le opere interne.

Con il decreto salva casa le tolleranze esecutive sono state aumentate e sono state aggiunte le seguenti voci:

  • Minore dimensionamento dell’edificio.
  • Mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali.
  • Irregolarità geometriche.
  • Modifiche alle finiture.
  • Irregolarità esecutive di muri esterni e interni.
  • Difforme ubicazione delle aperture interne.
  • Difforme esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria.
  • Errori progettuali corretti nel corso dei lavori.
  • Errori materiali di rappresentazione progettuale.

Condizioni per l’applicabilità delle tolleranze costruttive ed esecutive

La tolleranza si calcola sulle singole unità immobiliari, ovvero su ogni singolo appartamento e non sull’intero edificio.

Affinché la tolleranza costruttiva ed esecutiva possa essere applicata essa deve rispettare alcune condizioni. Queste sono:

  • L’alterazione è contenuta nel 2% o nelle percentuali previste sopra elencate.
  • Le modifiche non devono comportare violazioni urbanistiche ed edilizie. È, quindi, importante rispettare le disposizioni locali.
  • Le modifiche non devono pregiudicare l’agibilità dell’immobile. L’unità immobiliare deve rimanere sicura e adatta all’uso previsto.