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Decreto salva casa: cos’è e come funziona

Decreto salva casa: cos’è e come funziona


Nel Decreto salva casa vengono regolamentate alcune modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, volte a facilitare la sanatoria di piccole irregolarità e rendere abitabili il maggior numero possibile di abitazioni. Scopriamo nel dettaglio cos’è, come funziona e cosa comprende.

Decreto salva casa 2024

Con il decreto salva casa 2024 sono state apportate delle modifiche al testo unico dell’edilizia. Il decreto è stato approvato dal Senato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.175 del 27 luglio 2024. Si tratta, nello specifico, della legge di conversione 105/2024 del decreto legge 69/2024, normalmente conosciuto semplicemente come decreto salva casa.

Decreto salva casa
Decreto salva casa

Con esso si agevolano le sanatorie di piccole difformità e irregolarità edilizia, con lo scopo di rendere abitabili il maggior numero possibile di immobili.

Abolizione della doppia conformità

Con il nuovo decreto si abolisce il requisito della doppia conformità. Precedentemente, per sanare gli interventi realizzati in parziale difformità e le variazioni essenziali, bisognava rispettare la doppia conformità edilizia e urbanistica.

Oggi per ottenere il permesso di costruire e presentare la certificazione di inizio attività, nei casi di parziale difformità e di variazioni essenziali, occorre che l’intervento risulti conforme:

  • Alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.
  • Alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

Per la totale difformità, invece, rimane attivo il requisito di doppia conformità.

Decreto salva casa: sanatoria edilizia

Dal 30 maggio 2024 è possibile presentare la domanda per il permesso di costruire o aprire una scia di inizio lavori assistiti da un tecnico specializzato. Il tecnico deve attestare la conformità degli interventi alle norme urbanistiche a alle norme edilizie vigenti al momento della domanda e al momento della realizzazione degli interventi.

Decreto salva casa
Decreto salva casa

Sarà necessario, tuttavia, pagare una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione, in caso di domanda per il permesso di costruire in sanatoria.

La sanzione per la scia in sanatoria, invece, sarà pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile.

Tolleranze costruttive ed esecutive

Piccole irregolarità edilizie, per quanto riguarda misure, irregolarità geometriche, errori progettuali, ecc, saranno considerate irregolari, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Abbiamo parlato approfonditamente delle tolleranze costruttive ed esecutive qui.

Decreto salva casa: stato legittimo dell’immobile

A partire dal 30 maggio 2024 per ottenere lo stato legittimo dell’immobile sarà sufficiente rifarsi alternativamente al titolo abitativo che ne ha previsto la costruzione o la sanatoria o a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio.

Decreto salva casa
Decreto

Inoltre, per la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile non sarà necessario tenere conto di eventuali difformità presenti sulle parti comuni dell’edificio.

Allo stesso modo lo stato legittimo dell’intero edificio non terrà conto delle difformità presenti nelle singole unità abitative.

Cambio di destinazione d’uso

Con il nuovo decreto salva casa i cambi di destinazione d’uso saranno sempre ammessi.

I cambi di destinazione d’uso in seguito a lavori di edilizia libera saranno considerati cambi di destinazione d’uso senza opera.

I cambi di destinazione d’uso di piani terra o piani seminterrati saranno sempre consentiti, salvo diversamente espresso dalle normative regionali.

Decreto salva casa: requisiti di abitabilità

È possibile asseverare la conformità igienico sanitaria per gli immobili sottoposti a interventi di recupero con le caratteristiche seguenti:

  • Locali con altezza minima interna di 2,40 metri.
  • Monolocali con superficie minima di 20 metri quadrati per una persona e 28 metri quadrati per due persone.

Recupero dei sottotetti

Il recupero dei sottotetti sarà sempre consentito, con lo scopo di ampliare la superfice abitabile senza consumo di suolo.

Tende da sole, pergole e Vepa

Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici che comprendono tende, tende da sole, tende da esterno, pergole, pergole bioclimatiche, telo retrattile, telo impermeabile, elementi di protezione solare mobili o regolabili, saranno considerate edilizia libera.