Abbiamo già parlato la settimana scorsa del soppalco, utile escamotage per ricavare un po’ di spazio extra in casa. Esso può svolgere molteplici funzioni, può essere realizzato con i materiali più diversi e può ricoprire diversi metri quadri di superficie.
Quello che vogliamo approfondire oggi è se il soppalco necessita del permesso di costruire. Quando serve e quando no? Può essere considerato edilizia libera?
Quando non serve il permesso di costruire
Ormai abbiamo imparato che quando si parla di edilizia libera, permesso di costruire, Scia, è sempre un argomento spinoso e dalle molteplici sfaccettature.
Ci sono delle linee guida da seguire, ma ogni caso è sempre assestante e capire se possiamo costruire o meno è sempre complicato.
In generale, da quello che leggiamo da una sentenza sul caso soppalco, “non serve il permesso di costruire per un soppalco che, per le dimensioni e l’altezza modesta o le modalità di realizzazione (ad esempio vano chiuso, senza finestre o luci), sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile e in particolare quello che non sia suscettibile di utilizzo come stanza di soggiorno a sé stante”.
Soppalco con funzione di deposito
Potremo riassumere quanto appreso da questa sentenza dicendo che un soppalco con funzione di deposito non necessita del permesso di costruire, ma un soppalco a uso stanza sì.
Dobbiamo certo stare attenti a capire bene cosa si intende con “funzione di deposito”. Il soppalco deve essere di dimensioni e altezza ridotte e deve presentarsi come un vano chiuso senza luci né finestre. In poche parole deve essere inaccessibile per un qualsiasi uso abitativo.
Terminologia: palchettone
Apriamo una breve parentesi. Forse non si tratta di una terminologia tecnica, ma possiamo effettivamente distinguere un soppalco a uso abitativo da uno ad uso deposito con una sola parola: palchettone.
Alcuni definiscono il palchettone come un soppalco utilizzato con lo scopo di stipare oggetti, spesso realizzato sopra bagni, ripostigli o disimpegni.
Soppalco a uso abitativo
Se il nostro intento è quello di realizzare un soppalco ad uso abitativo allora esso necessita del permesso di costruire, in quanto aumenta la superficie dell’immobile e il carico urbanistico, comportando, inoltre, una sostanziale ristrutturazione dell’immobile.
Con questo tipo di costruzione creiamo nuova superficie abitale, spesso una vera e propria stanza. Può essere distinto dal palchettone chiamandolo “soppalco abitabile”.
Soppalco: la documentazione
Nel caso si tratti, quindi, di un soppalco a uso abitativo, che necessita del permesso di costruire, dovremo presentare il progetto presso l’Ufficio Tecnico del Comune. La documentazione andrà presentato da un professionista certificato (geometra, architetto, ingegnere).
A lavori finiti, inoltre, dovremo presentare il report all’Ufficio del Catasto, in quanto avremo aumentato la metratura dell’abitazione.
L’altezza
La differenza sostanziale la fa l’altezza. Se questa supera il metro e 50, infatti, il soppalco viene ritenuto potenzialmente abitabile.
Le regole e le normative sull’altezza sono diverse da regione a regione. Tuttavia, la “regola” del metro e 50 è quasi sempre valida. Se il nostro soppalco è più basso di tale altezza dovremmo stare tranquilli che non richiede il permesso di costruire.
Se vogliamo creare una stanza vera e propria l’altezza diventa complicata. Ad esempio, quasi tutti attestano l’altezza minima per una camera da letto o un soggiorno abitale a 2,70 m, mentre quella per un bagno, un ripostiglio o un corridoio è a 2,40 m.
Luce e aria
Come dicevamo, infine, anche la luce l’aria giocano un ruolo fondamentale. Molti regolamenti vietano di aumentare la superficie di una stanza con un soppalco se si dispone solamente di una finestra. Si può ovviare al problema se siamo nel sottotetto, aggiungendo alla superficie soppalcata un lucernario.